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FINE DELLA PROFESSIONE UNITATRIA: Gli Ingegneri si scoprono “diversi”?…per il TAR Lazio “esistono diverse figure di Ingegnere”

repubb_nwspadaA seguito del ricorso presentato al T.A.R. Lazio, da laureati in ingegneria vecchio ordinamento (ultimi immatricolati nell’AA 2000/2001), contro il Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Ministero della Giustizia, Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Università sede di Esame di Stato per la professione in parola, gli ingengeri si scoprono “diversi” in quanto la riforma dei cicli universitari, da cui le lauree (c.d. triennali) e le lauree specilistiche/magistrali, ed il conseguente DPR 328/2001 sembra abbiano messo la parola fine alla professione unitaria così come conosciuta per oltre 80 anni.

Nella Sentenza del T.A.R. Lazio, Sez. III, n. 02892 del 20 marzo 2013 si afferma che “.…l’accesso a una “unica e unitaria” professione di ingegnere è stato superato da quello attuale in cui esistono diverse figure di ingegnere“.

La vicenda trae spunto dal porre termine, ad opera delle Autorità competenti, al regime transitorio per gli esami di stato per accedere alla professione di ingegnere, protrattosi per un decennio (dal 2002 al 2011), nel quale i laureati in ingegneria vecchio ordinamento (senza distinzioni in classi di laurea) erano ammessi a sostenere gli esami secondo la precedente normativa (ante DPR 328/2001), con una sola prova scritta ed una orale, non ultimo la possibilità di iscriversi a tutti e tre i settori in cui è stata “ripartita” la professione di ingegnere (civile e ambientale, industriale, dell’informazione della Sezione A) a prescindere dall’indirizzo di laurea scelto. Da cui il ricorso.

Nell’argomentare, il Collegio ha posto in evidenza alcuni aspetti della riforma operata dal DPR 328/2001 che spesso sono stati sottaciuti, anche in danno delle professioni degli iscritti alla sezione B.

Mentre i laureati del vecchio ordinamento, che volevano avere accesso a tutti e tre i settori con un esame più “semplice”, lamentavano una discriminazione in rapporto a tutti quei colleghi che per 10 anni hanno fruito del regime transitorio, la Terza Sezione evidenziava che “In realtà se proprio di una discriminazione si volesse parlare sarebbero i possessori di laurea specialistica a averla subita dato che essi sono stati obbligati a sostenere, rispetto ai laureati in base al vecchio ordinamento, un esame più impegnativo che ha dato loro titolo all’iscrizione a un solo settore della sezione A dell’albo.”

In maniera velata, il TAR porta all’attenzione dei ricorrenti che il nuovo esame di stato, così come definito dal DPR 328/2001, è di gran lunga più difficile e settoriale del vecchio, e quindi implica una preparazione maggiore nelle materie di esame.

Se ciò è vero per le lauree specialistiche/magistrali, spesso accusate di essere più “leggere” rispetto ai vecchi ordinamenti, lo è altrettanto per le lauree (c.d. triennali) che sono sottoposte a ben quattro prove: tre scritte e 1 orale …. e ciò dovrebbe essere sufficiente a tacere d’altro sulla preparazione che gli iscritti alle sezioni B, degli albi degli Ingegneri e degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, devono avere per le competenze professionali che gli competono.

Nella Circolare 198 del 29 marzo u.s. il Presidente del CcniNI, Ing. Armando Zambrano, si è riservato di approfondire la questione. Il nuovo status della professione di ingegnere, così come delineato dal TAR Lazio, sarà sicuramente oggetto di approfondimenti …. e chissà se di eventuali ricorsi in difesa della professione unitaria.

Sicuramente da oggi anche gli ingegneri iscritti alla Sezione A dovranno fare i conti con il DPR 328/2001 e la ripartizione delle competenze di quella che una volta era la professione unitaria di ingegnere, nè le pubbliche amministrazioni potranno più discriminarci e bandire lavori e/o concorsi senza aver fatto i conti con la “tripartizione” delle competenze dell’ingegnere.

Un quesito sovviene: se gli “ingegneri non sono più quelli di una volta”, possono, prescindendo dalla Sezione di iscrizione, ancora omettere dal titolo professionale la specifica del settore di appartenenza al fine di non generare confusione ed esercizio abusivo della professione?

Si aspettano risposte in merito, che si ritiene possano avere risvolti positivi anche per le professioni iuniores.

Naturalmente …. tutto vero salvo appello al Consiglio di Stato da parte dei ricorrenti o da chi ne abbia interesse ed ipotetico ribaltamento della sentenza.

Per approfondimenti di carattere generale si rimanda alla Circolare CNI.

A.A.

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Circolare CNI n. 198 del 29 marzo 2013

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