SINDACATO NAZIONALE
INGEGNERI IUNIORES E ARCHITETTI IUNIORES
– SIND.IN.AR. 3 –
STATUTO
CAPO I – COSTITUZIONE E SCOPI
ART. 1 Costituzione
1.1 E’ costituito il Sindacato Nazionale Ingegneri Iunior e Architetti Iunior, denominato SIND.IN.AR.3.
1.2 II Sindacato ha carattere nazionale, è autonomo ed è retto dal presente Statuto.
1.3 Il Sindacato ha sede in Roma, in piazza Caterina Sforza n.1.
1.4 Il Sindacato può creare, partecipare o contribuire ad associazioni, confederazioni, enti, istituzioni o società ed in generale ad organismi regolati dal codice civile o da altre disposizioni di legge, purché strumentalmente indirizzati ad una migliore realizzazione degli scopi istituzionali. A tal fine e per lo stesso scopo potrà rilasciare garanzie reali e/o fidejussorie a sostegno delle attività dirette e / o indirette.
1.5 Il Sindacato potrà costituire società o acquisire partecipazioni in società o Enti aventi attività commerciale o non commerciale, purché di natura analoga, affine, connessa o accessoria a quella propria e purché finalizzate alla fornitura di servizi di interesse degli iscritti.
1.6 Il Sindacato è apolitico e apartitico e non persegue fini di lucro.
ART. 2 Scopi
2.1 Il Sindacato ha come scopo:
(a) la tutela della Professione di degli iscritti alle sezioni B degli Ordini degli Ingegneri e Architetti P.P.C.;
(b) la rappresentanza sindacale in sede nazionale e internazionale per la difesa e la tutela dei diritti e degli interessi della categoria degli iscritti alla sezione B dei rispettivi Ordini degli Ingegneri e Architetti P.P.C. sia nei confronti di altre associazioni, federazioni o sindacati che di ordini professionali, partiti politici, organi statali esecutivi o legislativi, istituti di credito, pubbliche amministrazioni, ministeri, organismi istituzionali e non istituzionali;
(c) la tutela degli interessi morali, intellettuali, economici, venali e professionali degli iscritti;
(d) l’assistenza contrattuale e la tutela degli interessi dei suoi iscritti nei rapporti con i dipendenti;
(e) la rappresentanza, la tutela e la difesa degli iscritti in tutte le commissioni, i gruppi di lavoro e le attività in genere previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti degli studi professionali;
(f) la rappresentanza, la tutela e la difesa degli iscritti nelle vertenze collettive e individuali di lavoro con il personale dipendente;
(g) la rappresentanza, la tutela e la difesa degli iscritti dipendenti di amministrazioni pubbliche o attività private nelle vertenze collettive e individuali che riguardano l’esercizio della professione
2.2 Nell’ambito di queste finalità istituzionali il Sindacato svolge ogni azione diretta e indiretta per la salvaguardia e la valorizzazione della libera attività della categoria degli iscritti anche in rapporto con le altre categorie similari e collaterali, sempre indirizzando tale attività a favore del processo di sviluppo sociale, economico e tecnico del Paese sia nell’ ambito nazionale che in quello internazionale.
2.3 Nell’ambito delle proprie finalità istituzionali il Sindacato potrà fra l’altro:
a) compiere tutte quelle attività accessorie per la tutela degli iscritti e in particolare dirette al miglioramento delle condizioni di esercizio della professione degli stessi;
b) organizzare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, corsi, convegni e manifestazioni su argomenti di interesse;
c) organizzare studi e ricerche su temi ritenuti utili alla professione;
d) effettuare tutte le iniziative intese in senso ampio al miglioramento della professionalità degli iscritti;
e) stipulare contratti collettivi di lavoro, di assicurazione e di previdenza in genere;
f) stipulare contratti e concludere accordi con autorità, società, enti e organismi pubblici e privati, associazioni professionali e interprofessionali, sindacati, ordini professionali sia in sede nazionale che internazionale;
g) assumere, promuovere e valorizzare iniziative a carattere nazionale o internazionale in campo sindacale, legislativo, professionale, culturale, tributario e amministrativo di interesse o di vantaggio per la categoria;
h) divulgare informazioni, studi, disposizioni legislative o regolamentari;
i) aderire a organizzazioni e associazioni nazionali e internazionali, anche professionali, che perseguano scopi analoghi o complementari ai propri;
l) rappresentare in ogni sede e struttura gli interessi della categoria per la promulgazione di norme, leggi e regolamenti;
m) partecipare alle trattative nazionali e locali per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dipendente, stipulando e firmando i contratti stessi;
n) rappresentare e tutelare in ogni sede e struttura i propri iscritti nelle attività di assistenza contrattuale previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dipendente degli studi professionali;
o) rappresentare tutelare e difendere in ogni sede e struttura i propri iscritti nelle vertenze collettive ed individuali di lavoro con il personale dipendente;
p) assumere, promuovere e valorizzare tutte le iniziative dirette e/o indirette per il riconoscimento del Sindacato o di confederazioni sindacali a cui il Sindacato aderisca come interlocutore ufficiale di categoria in ambito sociale e legislativo;
q) tutelare anche in sede giudiziaria, attraverso la proposizione di giudizi ovvero la costituzione e/o l’intervento in giudizio proposti da altri enti o persone giuridiche o fisiche, gli interessi dei propri iscritti e/o delle categorie rappresentate.
ART. 3 Organi del Sindacato
3.1 Gli Organi del Sindacato Ingegneri Iunior e Architetti Iunior Italiani sono i seguenti:
a) l’Assemblea;
b) il Il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Vice-Presidente;
e) il Segretario;
f) il Tesoriere;
g) il Collegio dei Probiviri;
h) il Collegio dei Revisori dei Conti.
CAPO II – L’ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI
ART.4 Assemblea degli iscritti
4.1 L’ Assemblea è costituita da tutti gli iscritti.
4.2 All’ Assemblea possono partecipano tutti gli iscritti al Sindacato.
4.3 L’Assemblea ha i seguenti compiti:
a) elegge ogni quattro anni il Consiglio Direttivo;
b) elegge ogni tre anni il Collegio dei Probiviri, al superamento di numero di 1.000 (mille) iscritti;
c) elegge ogni tre anni il Collegio dei Revisori dei Conti, al superamento di € 100.000,00 (centomila euro ) di entrate;
d) l’assemblea in sede di approvazione dei bilanci consuntivi o preventivi può richiedere per l’esercizio successivo la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti in deroga a quanto disposto al punto 4.3 lettera (c);
e) delibera sulle direttive di ordine generale per l’azione del Sindacato;
f) valuta l’operato svolto dal Consiglio Direttivo attraverso il voto della relazione sull’attività annuale;
g) esamina entro il mese di aprile di ogni anno, il bilancio consuntivo e preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo e delibera sugli stessi;
h) approva, su proposta del Consiglio Direttivo, il contributo annuo degli iscritti per le spese e il finanziamento del Sindacato e per l’adesione alle organizzazioni nazionali e internazionali;
i) delibera le eventuali modifiche dello Statuto in seduta straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei voti degli iscritti in prima convocazione. Nella seconda convocazione a maggioranza assoluta degli iscritti;
l) ratifica le eventuali modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio Direttivo con la maggioranza del cinquanta per cento più uno dei voti degli iscritti in prima convocazione. Nella seconda convocazione a maggioranza dei presenti;
m) ratifica il Regolamento dello Statuto predisposto dal Consiglio Direttivo quando previsto dal presente Statuto con la maggioranza del cinquanta per cento più uno dei voti degli iscritti in prima convocazione; nella seconda convocazione a maggioranza dei due terzi degli intervenuti all’assemblea.
4.5 L’ Assemblea è convocata dal Presidente del Sindacato oppure, su sua delega, dal Segretario in adunanza ordinaria almeno una volta all’anno, oppure in adunanza straordinaria tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno per la risoluzione di problemi urgenti. L’avviso di convocazione deve contenere i punti posti all’Ordine del Giorno su cui deliberare
L’ Assemblea è anche convocata dal Presidente del Sindacato in seduta straordinaria quando ne riceva richiesta da almeno un quinto degli iscritti,
4.6 L’avviso di convocazione è inviato dal Presidente del Sindacato per posta elettronica certificata in partenza, o per posta ordinaria, o per via telefax, almeno quindici giorni prima della data stabilita per la riunione. La convocazione deve indicare l’ordine del giorno, il giorno, l’ora e il luogo dell’adunanza.
4.7. L’Assemblea per le elezioni delle cariche sociali dovrà essere indetta almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo in carica.
4.8 Il luogo dove si terrà l’Assemblea sarà di volta in volta comunicato. Qualora motivate ragioni impediscano di tenere a Roma l’Assemblea, il Consiglio Direttivo ne delibererà il luogo.
4.9 Il Presidente ed il Segretario del sindacato assumono il ruolo di Presidente e Segretario dell’Assemblea; in caso di convocazione in seduta straordinaria per la sfiducia al Consiglio Direttivo l’Assemblea nomina il Presidente ed il Segretario dell’Assemblea.
ART. 5 Costituzione dell’assemblea e validità delle deliberazioni
5.1 L’assemblea in prima convocazione è validamente costituita se sono presenti almeno i due terzi degli iscritti al sindacato in regola con il pagamento delle quote dovute al sindacato. Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenta la maggioranza degli intervenuti.
5.2 Se l’assemblea non può deliberare in prima convocazione per mancanza di numero, l’assemblea delibera in un giorno successivo a quello di prima, e non oltre dieci giorni dalla medesima, con un numero di voti che rappresenta la maggioranza degli iscritti intervenuti in regola il pagamento delle quote dovute al sindacato.
5.3 L’Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno i due terzi degli iscritti in regola con il pagamento delle quote dovute al Sindacato; in seconda convocazione è valida con qualunque numero dei presenti
5.4 Il voto potrà essere espresso, previa definizione delle modalità da parte dell’Assemblea medesima, per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto. Su richiesta anche di un solo componente dell’ Assemblea deve essere effettuata la verifica del voto per appello nominale.
ART. 6 Deliberazioni dell’Assemblea
6.1 Le deliberazioni dell’Assemblea sono vincolanti per tutti gli iscritti al Sindacato.
6.2 L’ Assemblea, convocata in seduta straordinaria, può deliberare la sfiducia al Consiglio Direttivo con una maggioranza qualificata pari ad almeno i due terzi dei voti dei presenti.
6.3 Nel caso di cui al precedente comma i componenti del Consiglio Direttivo decadono automaticamente dalla carica e vengono indette nuove elezioni dal Presidente del Collegio dei Probiviri, se istituito, ovvero dal Presidente dell’Assemblea nominato in sede di Assemblea straordinaria.
CAPO III – IL CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. 7 Consiglio Direttivo
7.1 Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri, di cui almeno due Ingegneri Iunior e almeno due Architetti Iunior eletti a scrutinio segreto dall’ Assemblea. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni.
L’ Assemblea viene convocata per l’ elezione del Consiglio Direttivo almeno sessanta giorni prima della data di scadenza del Consiglio Direttivo in carica.
Nel caso in cui un membro del Consiglio Direttivo venga a mancare o sia dimissionario o venga dichiarato decaduto subentrerà il primo dei non eletti, in caso di mancanza di candidati l’ Assemblea provvederà ad eleggere il sostituto entro sei mesi. Il sostituto sarà eletto fra quanti si candideranno con le modalità di cui al punto 7.2.
7.2 Sono candidabili a far parte del Consiglio Direttivo gli iscritti al Sindacato in regola con il pagamento delle quote di iscrizione.
7.3 Vengono eletti i candidati che raccolgono il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti prevale la maggior anzianità di iscrizione al Sindacato, e in caso di ulteriore parità la maggiore età anagrafica.
7.4 Possono partecipare senza diritto di voto previa delibera del Consiglio Direttivo i Portavoce Regionali.
ART. 8 Cariche Sociali
8.1 Il Consiglio Direttivo elegge fra i propri componenti a maggioranza semplice:
(a) il Presidente del Sindacato;
(b) il Vice-Presidente;
(c) il Segretario;
(d) il Tesoriere.
8.2 Il Presidente del Sindacato non può ricoprire la carica per più di due mandati consecutivi.
8.3 A garanzia della autonomia del Sindacato, le cariche di Presidente, di Vice-Presidente e di Segretario sono incompatibili con cariche politiche e con cariche equipollenti in altri organi quali Consigli Nazionali o Sindacati di Ingegneri o Architetti.
8.4 Le cariche sociali non sono retribuite, possono, però, essere rimborsate le spese vive sostenute dai componenti del Consiglio Direttivo.
ART. 9 Compiti del Consiglio Direttivo
9.1 Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
a) nomina al suo interno le cariche sociali;
b) attua gli indirizzi generali di attività deliberati dall’Assemblea;
c) esamina le domande di adesione al Sindacato e delibera, sentito il parere dei Probiviri quando nominati, la loro ammissione al Sindacato, riferendone all’Assemblea;
d) riferisce all’ Assemblea sull’attività svolta, almeno una volta l’anno;
e) predispone i bilanci preventivi e consuntivi;
f) promuove l’organizzazione dei congressi nazionali per la trattazione dei problemi generali interessanti la categoria;
g) promuove l’istituzione di Portavoce provinciali e regionali;
h) nomina le commissioni di studio e di lavoro, di cui possono essere chiamati a far parte anche esperti estranei al Sindacato, riferendone all’Assemblea;
i) nomina i membri in commissioni esterne, riferendone all’Assemblea;
l) assegna i compiti specifici al Vice-Presidente;
m) propone all’ Assemblea l’ ammontare del contributo annuo degli iscritti al Sindacato;
n) demanda al Collegio dei Probiviri, le questioni di cui al secondo capoverso dell’art. 11 e assume, a seguito del lodo, le opportune determinazioni;
o) nomina e/o ratifica la nomina di Portavoce regionali e/o provinciali con funzione di raccordo tra il territorio periferico ed il sindacato;
p) redige il Regolamento di attuazione dello Statuto e le norme Statutarie;
q) attua, previa ratifica dell’assemblea, quanto previsto al punto 1.5;
r) delibera la proposizione delle azioni di cui al punto 2.3 (q) degli Scopi.
9.2 Il Consiglio Direttivo a suo insindacabile giudizio ha potere di revoca della nomina dei Portavoce regionali e provinciali; il potere di revoca permane anche in presenza di ratifica di indicazioni operate da iscritti regionali o provinciali.
9.3 Il Consiglio Direttivo, può nominare anche al di fuori dei propri componenti: membri di comitati di studio, di commissioni nonché di delegazioni per attività specifiche necessarie per il perseguimento delle finalità dello statuto.
ART. 10 Convocazioni del Consiglio Direttivo
10.1 Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno ogni due mesi in seduta ordinaria, e in seduta straordinaria ogni qualvolta sia ritenuto necessario dal Presidente oppure sia richiesto da almeno due dei suoi componenti con diritto di voto.
10.2 Le adunanze sono valide quando sono presenti almeno tre dei componenti del Consiglio Direttivo con diritto di voto.
10.3 L’avviso di convocazione è inviato dal Presidente del Sindacato per posta elettronica certificata in partenza, o per posta ordinaria, o per via telefax, almeno dieci giorni prima della data stabilita per la riunione. Le convocazioni in adunanza straordinaria possono essere fatte almeno tre giorni prima della riunione.
10.4 La convocazione deve contenere i punti posti all’Ordine del Giorno sul quale si può deliberare.
10.5 Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche tramite videoconferenza, convocato con le modalità di cui ai punti precedenti; il Consiglio Direttivo ne definisce le modalità operative.
10.6 Quando sono presenti tutti i componenti del Consiglio Direttivo lo stesso si ritiene validamente costituito anche in assenza di convocazione formale, in tale sede il Consiglio definisce all’unanimità l’ordine del giorno su cui deliberare.
CAPO IV – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI E IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI QUANDO ELETTI
ART. 11 Collegio dei Probiviri
11.1 Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri, iscritti al Sindacato, eletti ogni tre anni dall’ Assemblea e non facenti parte del Consiglio Direttivo né di altri organi statutari nazionali, provinciali o interprovinciali, al superamento di numero 1.000 (mille) iscritti.
11.2 Ai Probiviri nazionali vengono demandate dal Consiglio Direttivo le questioni insorte tra gli iscritti al sindacato.
11.3 Il Collegio dei Probiviri decide inappellabilmente. Le decisioni vengono prese a maggioranza dai Componenti del Collegio e devono essere dettagliatamente motivate. Esse vengono comunicate al Consiglio Direttivo e agli interessati.
11.4 quando il Collegio Nazionale dei Probiviri non è eletto si nominerà un Collegio Arbitrale con pari poteri di tre membri scelti tra gli iscritti, di cui uno eletto a cura del Consiglio Direttivo uno eletto dalla controparte ed il terzo con funzioni di Presidente del Collegio eletto di comune accordo dai due componenti designati per il Collegio Arbitrale che decide a maggioranza assoluta dei partecipanti.
ART. 12 Collegio dei Revisori dei Conti
12.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre Membri effettivi e tre supplenti eletti dall’ Assemblea ogni tre anni e non facenti parte del Consiglio Direttivo, al superamento di un bilancio di € 100.000,00 (centomila euro) di entrate. I membri effettivi eleggono nel proprio seno, il Presidente del Collegio.
12.2 Il Collegio ha il compito di vigilare sulla gestione amministrativa del Sindacato.
12.3 Il Collegio controlla i bilanci preparati dal Tesoriere e da adottare dal Consiglio Direttivo, che li sottoporrà all’Assemblea ordinaria assieme alla relazione del Collegio stesso.
12.4 Il Tesoriere è tenuto a dare visione di tutti i documenti contabili e della cassa, a semplice richiesta di ciascuno dei Revisori.
12.5 In mancanza di elezione del Collegio dei Revisori dei Conti ogni iscritto può accedere su richiesta a tutta la documentazione contabile e di cassa, il Tesoriere è tenuto a farne prendere visione.
CAPO V – COMPETENZE DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DIRETTIVI
ART. 13 Presidente
13.1 Il Presidente del Sindacato:
a) è investito della firma sociale del Sindacato e della rappresentanza legale di fronte a terzi ed in giudizio, potrà nominare procuratori speciali per determinati atti o categoria di atti;
b) ha la responsabilità organizzativa del Sindacato;
c) da esecuzione alle deliberazioni dell’ Assemblea e del Consiglio Direttivo;
d) convoca e partecipa di diritto all’ Assemblea ordinaria e straordinaria;
e) convoca e presiede il Consiglio Direttivo; per tale convocazioni può delegare il Vice-Presidente;
f) coordina le attività del Consiglio Direttivo e del Sindacato;
g) vigila sull’ osservanza dello Statuto, richiama gli organi statutari al rispetto del medesimo quando ritiene che esso non sia stato correttamente interpretato e demanda al Collegio dei Probiviri, sentito il Consiglio Direttivo, le controversie statutarie che egli non riuscisse a definire;
h) conferisce deleghe temporanee a membri eletti o di diritto del Consiglio Direttivo, o a membri dell’ Assemblea, per attività particolari in rappresentanza del Sindacato presso organismi nazionali e Internazionali.
i) Il Presidente ha “diritto di veto” come riportato all’art. 22.2.
ART. 14 Vice-Presidente
14.1 Il Vice-Presidente condivide formalmente la responsabilità piena del Sindacato e dei ruoli demandati dallo statuto al Presidente.
14.2 Il Vice-Presidente assume le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
14.3 Il Vice-Presidente, per i casi urgenti e indifferibili può decidere autonomamente informandone immediatamente il Presidente, salvo ratifica del Consiglio Direttivo per le proprie competenze alla prima seduta successiva.
14.4 Il Vice-Presidente cura i rapporti tra Consiglio Direttivo ed i Portavoce.
14.5 Il Vice-Presidente ha “diritto di veto” come riportato all’art. 25.2.
ART. 15 Segretario
15.1 Il Segretario è eletto alternativamente tra gli iscritti all’Ordine degli Ingegneri sezione B e all’Ordine degli Architetti P.P.C. sezione B facenti parte del Consiglio Direttivo.
15.2 Il Segretario e Presidente non possono essere eletti contemporaneamente tra gli appartenenti allo stesso Ordine professionale.
15.3 Il Segretario del Sindacato:
(a) provvede alla conservazione e aggiornamento dell’elenco degli iscritti;
(b) Verifica l’esattezza dei requisiti delle iscrizioni;
(c) Controlla i voti, redige e sottoscrive i verbali delle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e ne cura la divulgazione;
(d) Conserva i libri sociali del Sindacato
(e) Cura la corrispondenza, il rapporto con gli iscritti, nonchè il sito internet del Sindacato
ART. 16 Tesoriere
16.1 Il Tesoriere è responsabile della tenuta dei registri contabili e della cassa. Egli prende l’iniziativa, in accordo con il Presidente, per il reperimento dei fondi e ne riferisce al Consiglio Direttivo.
16.2 Il Tesoriere cura le riscossioni delle quote sociali ed esegue i pagamenti. Compila annual-mente i bilanci preventivi e consuntivi che sottopone all’ approvazione del Consiglio Direttivo e dell’ Assemblea assieme alla Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti se nominati.
16.3 La carica di Tesoriere , su delibera del Consiglio Direttivo, può essere ricoperta dal Segretario.
ART. 17 Rapporti con altri Istituti
17.1 Il Sindacato può instaurare rapporti con banche, istituti di credito, uffici postali, e altri analoghi Istituti.
17.2 Per le operazioni con banche, istituti di credito, uffici postali, e altri analoghi Istituti sono autorizzati ad operare con firma disgiunta il Presidente ed il Tesoriere.
ART. 18 Scioglimento
18.1 Il Sindacato è apolitico ed apartitico e non persegue fini di lucro.
18.2 Addivenendo in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento del Sindacato, l’ Assemblea degli iscritti stabilirà le modalità della liquidazione e la nomina di uno o più liquidatori determinandone altresì i relativi poteri.
18.3 In caso di suo scioglimento per qualunque causa, il Sindacato ha l’ obbligo di devolvere il patrimonio eventualmente residuante dopo la liquidazione ad altra associazione con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (“Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”), e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
CAPO VI – ISCRIZIONI E NORME DISCIPLINARI
ART. 19 Iscrizione
19.1 Possono iscriversi al sindacato gli iscritti alle sezione B degli Ordini degli Ingegneri e degli Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori che esercitano la professione in qualità di liberi professionisti in forma libera o associata anche in qualità di dipendenti di enti o attività private.
19.2 L’iscrizione avviene attraverso la compilazione della relativa domanda, con le modalità previste dal Consiglio Direttivo. La domanda dovrà contenere :
1) nome e cognome;
2) dichiarazione del luogo e della date di nascita;
3) residenza.
4) Dichiarazione d’iscrizione all’ordine professionale;
5) l’elezione di domicilio presso un indirizzo di posta elettronica dove verranno effettuate tutte le comunicazioni inerenti l’attività sociale del sindacato;
6) dichiarazione di aver preso visione del presente statuto e di accettarlo in tutte le sue parti;
7) dichiarazione nella quale si evidenzi l’eventuale appartenenza ad altro sindacato, il Consiglio Direttivo si esprimerà in merito alla compatibilità.
19..3 L’iscrizione ha validità annuale e dal momento di approvazione dell’iscrizione si acquista la qualità di iscritto;
19.3Le dimissioni degli iscritti vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo, in caso contrario l’iscrizione verrà rinnovata d’ufficio per l’anno successivo, con obbligo per il socio di versare la quota associativa.
19.4L’iscritto che non paga le quote di iscrizione al sindacato perde i diritti di elettorato attivo e passivo e ad usufruire dei servizi ed assistenza fornita dal sindacato.
19.5Il mancato pagamento delle quote di iscrizione per più di tre esercizi consecutivi comporta la cancellazione automatica dal sindacato.
ART. 20 Provvedimenti disciplinari
20.1 L’iscritto che compia azione o assuma iniziativa in contrasto con lo Statuto del Sindacato, o con il Regolamento dello Statuto, o che danneggi l’immagine del Sindacato o ne pregiudichi lo svolgimento, viene invitato ad uniformarsi. L’iscritto che persista nel suo atteggiamento, viene sottoposto a provvedimento disciplinare da parte del Consiglio Direttivo.
20.2 I provvedimenti disciplinari che il Consiglio Direttivo può comminare ai colleghi iscritti al Sindacato sono i seguenti:
a) avvertimento verbale;
b) censura scritta;
c) sospensione dal Sindacato;
d) cancellazione dal Sindacato.
20.4 I provvedimenti disciplinari debbono essere dettagliatamente motivati e decisi a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo.
20.5 Tali provvedimenti saranno comunicati agli interessati e portati a conoscenza degli iscritti.
20.6 L’iscritto moroso nel pagamento delle quote dovute dopo regolare sollecito decade dai diritti di voto e dalle cariche elettive.
20.7 Contro i provvedimenti disciplinari del Consiglio Direttivo l’interessato può fare ricorso ai Probiviri quando eletti, o al Collegio Arbitrale il cui giudizio è inappellabile.
CAPO VII – ANNO SOCIALE
ART. 21 Anno Sociale
21.1 L’anno sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
21.2 Il Sindacato dovrà redigere e approvare annualmente un Bilancio Preventivo e al termine dell’anno sociale secondo le disposizioni del presente Statuto un Rendiconto Economico e Finanziario o Bilancio Consuntivo.
CAPO VIII – I PORTAVOCE DEL SINDACATO
ART. 22 Portavoce regionali e/o provinciali
22.1 Ai fini di una migliore organizzazione del Sindacato e di acquisizione delle problematiche che investono l’esercizio della professione e la formazione di Architetti e Pianificatori iunior e Ingegneri iunior oltre che per consentire un raccordo più capillare del sindacato con i territori periferici rispetto alla sua sede, il Consiglio Direttivo su sua istanza o su richiesta degli iscritti regionali o provinciali può nominare Portavoce Regionali e/o Provinciali o ratificare a suo insindacabile giudizio i nominativi segnalati dagli iscritti provinciali o regionali
22.2 Il Portavoce Regionale può essere nominato quando è presente almeno un quinto di iscritti per la Regione di Riferimento; il Portavoce Provinciale può essere nominato al superamento di numero cinque iscritti nella Provincia di riferimento.
22.3 Gi iscritti della Regione o della Provincia di riferimento possono segnalare quale loro Portavoce uno o più iscritti da sottoporre al Consiglio Direttivo per la nomina.
22.4 Possono essere nominati Portavoce del Sindacato gli ingegneri iunior e gli architetti iunior esercitanti l’ attività professionale nelle forme consentite dalla legge regolarmente iscritti al Sindacato.
22.5 Tutti gli iscritti nominati Portavoce devono rilasciare una dichiarazione con la quale attestino di non essere per legge, regolamento o contratto soggetti ad alcun divieto o limitazione per l’esercizio della professione.
22.6 L’ ingegnere iunior o l’architetto iunior, libero professionista, già iscritto al Sindacato alla data di approvazione del presente Statuto, e che svolge anche attività di lavoro dipendente, rimane iscritto al Sindacato sempre che gli sia consentito di esercitare la libera professione.
22.7 Ove si verificassero variazioni alla condizione dichiarata di cui al paragrafo 22.6, o all’ Ingegnere iunior o all’ Architetto iunior libero professionista docente fosse ritirato il consenso di cui sopra, ne dovrà essere data comunicazione dall’ interessato al Sindacato. Nel caso che non ne sia data comunicazione, il Consiglio Direttivo venendone comunque a conoscenza, procederà autonomamente agli accertamenti necessari deliberando, in caso di incompatibilità, la cancellazione dell’ iscritto e la decadenza dall’incarico di Portavoce.
22.8 Contro la cancellazione l’ interessato può fare ricorso ai Probiviri quando eletto, o al Collegio Arbitrale il cui giudizio è inappellabile.
CAPO IX DEL PATRIMONIO
ART. 23 Patrimonio
23.1 Il patrimonio sociale è formato:
1) dai contributi e quote ordinarie e straordinarie degli associati;
2) dai beni mobili ed immobili comunque venuti in proprietà al Sindacato per acquisti, lasciti, donazioni, devoluzioni, etc.;
3) dalle eccedenze annue di bilancio che non siano destinate ad integrare le entrate previste per l’anno successivo;
4) dalle rendite patrimoniali non destinate a fronteggiare le spese annuali di gestione con documenti ufficiali;
5) dai contributi su fondi previdenziali ed assicurativi per i quali è prevista l’erogazione;
6) dai contributi derivanti da convenzioni, contratti, accordi, ecc., stipulati con Enti e Società pubbliche e/o private ovvero, da erogazioni volontarie provenienti da soggetti pubblici e/o privati;
7) dai proventi derivanti dalle attività formative, aggiornamento professionale, studi e ricerca, ecc.;
8) dai contributi derivanti dalle sezioni territoriali;
9) dai contributi derivanti dall’attività istituzionale e da quanto previsto nello Statuto e nel Regolamento.
23.2 E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Sindacato, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla Legge.
23.3 La quota o il contributo associativo sono intrasferibili.
Capo IX – CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA E GARANZIA
ART. 24 Clausole di salvaguardia
24.1 Ai fini di salvaguardare la rappresentanza di Architetti iunior e Ingegneri iunior il Presidente ed il Vice-Presidente del Sindacato dovranno essere alternativamente nominati, tra le due categorie che rappresentano, ovvero se il Presidente è nominato tra gli Architetti iunior il Vice-Presidente è nominato tra gli Ingegneri iunior.
24.2 Il Presidente ed il Vice-Presidente possono esercitare un “diritto di veto”, opportunamente motivato, sulle delibere del Consiglio Direttivo quando queste sono considerate contrarie agli interessi della propria categoria professionale di Ingegnere Iunior o Architetto Iunior a secondo della propria appartenenza.
24.3 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo per essere valide devono essere prese sempre con la presenza di almeno un consigliere degli Architetti Iunior e un consigliere degli Ingegneri Iunior.
24.4 In caso di assenza del Presidente e/o del Vice-Presidente il consigliere più anziano degli Architetti Iunior o degli Ingegneri Iunior (a secondo dell’alternanza) ha facoltà di esercitare il “Diritto di Veto” di cui al punto 24.2
ART. 25 Dei libri del Sindacato
25.1 Il Sindacato terrà i libri prescritti per legge e quelli per la contabilità interna.
25.2 Il Consiglio Direttivo delibererà quali libri saranno essenziali per la corretta gestione delle attività del sindacato.
25.3 I libri del Sindacato, dopo la loro istituzione, sono custoditi dal Segretario e vidimati in ogni pagina dal presidente in carica e da almeno altri due componenti del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo potrà deliberare ulteriori modalità di vidimazione dei libri sociali.
CAPO XI° – NORME E REGOLAMENTI
ART. 26 Delle Norme Statutarie e dei Regolamenti di Attuazione
26.1 Il Consiglio Direttivo provvederà alla definizione Regolamento di Attuazione e di Norme Statutarie per disciplinare l’attività del Sindacato su quanto non espressamente previsto dal presente Statuto.
26.2 Regolamento di Attuazione e Norme Statutarie non approvati all’unanimità degli aventi diritto dovranno successivamente essere approvate dall’Assemblea
CAPO XII° – NORME TRANSITORIE
ART. 27 Norme transitorie
…… omissis …….