statistiche Concorso Agenzia delle Entrate 118 posti funzionari tecnici, solo per iscritti alla sez A – SIND.IN.AR.3

Concorso Agenzia delle Entrate 118 posti funzionari tecnici, solo per iscritti alla sez A

AGENZIA ENTRATE – “Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 118 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario tecnico,da destinare agli uffici dell’Agenzia delle Entrate per le attività relative ai servizi catastali, cartografici, estimativi e dell’osservatorio del mercato immobiliare” – Architetti iunior e Ingegneri iunior …NO, GRAZIE!

L’Agenzia delle Entrate bandisce un concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 118 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario tecnico , a firma del Direttore Generale dott. Ernesto Mria Ruffini,  ESCLUDENDO i laureati architetti o ingengeri non iscritti nella Sezione A dei due Albi: architetti iunior ed ingengeri iunior, dalla possibilità di partecipare al concorso, con scadenza per presentare la domanda entro le 23:59 del giorno 17 maggio 2018

Andando a ciò che è qui di maggiore interesse, tra i requisiti elencati nel bando sono previsti:

  • diploma di laurea (DL) in ingegneria o architettura o diplomi di laurea equipollenti per legge, ovvero laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) equiparate, conseguiti presso un’università o altro istituto universitario statale o legalmente riconosciuto; alla procedura selettiva possono partecipare anche coloro che sono in possesso di titolo di studio conseguito all’estero o di titolo estero conseguito in Italia, riconosciuto equipollente ad una delle lauree sopra indicate ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi secondo la vigente normativa; possono partecipare altresì coloro per i quali la procedura per il riconoscimento della suddetta equipollenza sia in corso, purché dimostrino di aver presentato la relativa richiesta, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, entro il termine ultimo di presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso;
  • iscrizione alla sezione A dell’Albo di ingegnere o di architetto;”

Purtroppo non possiamo non rilevare che da quanto leggiamo la Pubblica Amministrazione a distanza di oltre 18 anni dalla prima riforma universitaria DM 508/99 (e successivamente il DM 270/2004) con le relative formulazioni delle classi di laurea  e la pubblicazione del DPR 328/2001, che ha dato riconoscimento ai possessori delle c.d. lauree brevi per l’accesso a professioni regolamentate, ancora non riconosce come legittimi i propri figli architetti ed ingegneri con Laurea (c.d. triennale) per giunta abilitati secondo le leggi dello Repubblica, frutto della riforma di portata EUROPEA di fine anni ’90, quindi non di anomalie tutte Italiche.

Conoscendo per alcune esperienze la preparazione che caratterizza i funzionari dello Stato, quale riteniamo il dott. Ettore Maria Ruffini, funzionari che seppur non sempre apprezzati in quanto chiamati spesso a scelte non sempre popolari, reputiamo agiscono sempre nell’interesse collettivo della Nazione.

Qualcuno potrebbe eccepire: allora è nell’interesse della Nazione che sono stati esclusi i laureati triennali dal bando dei 118 posti ed il Direttore Generale ben ha fatto?

Non vogliamo assolutamente asserire ciò, e ancorché la responsabilità è di chi firma, reputiamo, conoscendo un poco il sistema, che gli uffici siano o in mano a dipendenti alla soglia della pensione o mal consigliati da quei rappresentanti delle due categorie, purtroppo, espressione quasi totalitaria della sezione A (ed in particolare di alcuni settori della sezione A), che ad oggi ancora NON accetta le leggi dello Stato a loro non compiacenti.

Veniamo ai requisiti e le insite anomalie :

A) requisito “diploma di laurea (DL) in ingegneria o architettura….

Nel 2018, anno di pubblicazione del bando è vigente il DM 270/2004 e le relative classi di laurea, dove i titoli rilasciati dale Università Italiane  sono la Laurea e la Laurea Magistrale; fino al 2004 i titoli erano la Laurea e Laurea Specialistica e antecedentemente il DM 508/99 il DL-Diploma di Laurea e DU-Diploma Universitario;

da quanto espresso si può facilmente dedurre che il principale titolo accademico a cui il bando fa riferimento è un titolo, il Diploma di Laurea (DL), OBSOLETO che fin dal 2001 non è più rilasciato dalle Università (e se rilasciato solo per coloro che sono rimasti nel vecchio percorso formativo);

da cui non si comprende per quale motivo in una lex specialis dello Stato debba fare riferimento a titoli accademici oramai desueti ancorché abbiano valore legale a SEGUITO delle dovute EQUIPOLLENZE ex lege.

B) requisito diploma di laurea (DL) in ingegneria o architettura….

I corsi di laurea in Ingegneria o in Architettura, così come li abbiamo conosciuti sino al 1999, non esistono più (come i loro programmi) in quanto la riforma Universitaria del DM 509/99 e successivamente con i correttivi del DM 270/2007, hanno trasformato i vecchi percorsi a ciclo unico in percorsi a due cicli di 3 e 2 anni (di cui alcuni nuovamente a ciclo unico), dove questa trasformazione ha profondamente cambiato anche il valore legale del titolo, basti pensare alla nuove strutturazioni degli albi degli architetti ed ingegneri, dove l’albo degli architetti ha perfino cambiato nome diventando l'”Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori”.

Per i due citati Albi, in ossequio al disposto del DPR 328/2001, una prima macro trasformazione ha portato a dividere i due albi in due sezioni: A e B a cui si accede alla prima con la Laurea Magistrale/LaureaSpecialistica ed alla seconda con la Laurea (c.d. triennale).

Dove l’albo egli ingegneri è stato suddiviso, in entrambi le sezioni, in 3 settori: a) civile e ambientale; b) industriale; c) dell’informazione; settori a cui si afferisce, seppur con una laurea in ingengeria, con preparazioni ben distinte per esercitare professionalità che non possono essere più interscambiate come antecedentemente il DM 509/99 ed il DPR 328/2001; ovvero un Ingegnere dell’informazione o industriale non può esercitare le prerogative attribuite all’ingegnere civile e ambientale e viceversa (caratteristica per ognuno dei tre settori);

Sorte simile all’Albo degli Architetti, trasformato come ricordato in “Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori”, anche se con differenze sostanziali, infatti la sezione A è suddivisa in 4 settori: a) architettura; b) pianificazione territoriale; c) paesaggistica; d) conservazione dei beni architettonici ed ambientali e la Sezione B è stata suddivisa in 2 settori: a) architettura; b) pianificazione; anche nel caso di specie le attività esercitate dagli iscritti nel settore architettura (che eredita le vecchie competenze dell’architetto con una distinzione qualitativa delle competenze tra sezione A e B) NON POSSONO essere esercitate dagli iscritti negli altri settori (tranne alcuni distingui inerenti attività libere e non soggette a riserva di legge).

C) requisito ” ovvero laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) equiparate”

Un primo inciso è d’obbligo: SECONDO NORMA non sono le lauree specialistiche/magistrali ad essere equiparate al Diploma di Laurea (vecchissimo ordinamento), bensì l’inverso ovvero sono i “Diplomi di Laurea” a dovere essere equiparati alle Lauree Magistrali/Specialistiche ed in ciò ci viene in aiuto il MIUR il quale da precise indicazioni in merito alle:

Equipollenze tra titoli accademici del vecchio ordinamento

Le Equipollenze tra titoli accademici del vecchio ordinamento (ante riforma) MIURper l’accesso ai pubblici concorsi sono stabilite da una serie di provvedimenti normativi consultabili in una specifica tabella presente nella sezione Equipollenze ed equiparazioni tra titoli accademici italiani. La tabella riporta nella prima colonna il titolo accademico che è dichiarato equipollente, nella seconda il titolo accademico richiesto dal bando di concorso, nella terza i riferimenti normativi. Si precisa inoltre che:

    • l’equipollenza non è reciproca, ma ”a senso unico”, vale a dire che, se un titolo X e equipollente al titolo Y, il titolo Y non e automaticamente equipollente a X.
    • le equipollenze valgono ed operano esclusivamente per le lauree espressamente citate nei relativi decreti di equipollenza e quindi non possono essere estese secondo una proprietà transitiva ad altre lauree ( es. se un titolo x e equipollente a un titolo y e il titolo y e equipollente al titolo z, il titolo x non e equipollente al titolo z.”(fonte MIUR)

Equiparazioni tra titoli di diverso ordinamento per l’accesso ai pubblici concorsi

Le Equiparazioni per l’accesso ai pubblici concorsi, tra Lauree Vecchio ordinamento, Lauree Specialistiche e Lauree Magistrali sono stabilite da una serie di provvedimenti ed in particolare dal Decreto Interministeriale 9 luglio 2009.
L’Equiparazione tra le lauree di diverso ordinamento deve intendersi solo in modo tassativamente alternativo. Pertanto, laddove una laurea del vecchio ordinamento trovi corrispondenza con più classi di lauree specialistiche o magistrali, sarà compito dell’Ateneo che ha conferito il diploma di laurea rilasciare, a chi ne fa richiesta, un certificato che attesti a quale singola classe e equiparato il titolo di studio posseduto, da allegare alle domande di partecipazione ai concorsi insieme al certificato di laurea.” (fonte MIUR)

Appare ovvio da quanto sopra esposto che non si comprende a quali titoli facciano riferimento nel bando ne per gli ingegneri ne per gli architetti.

Infatti il vecchio Diploma di Laurea in Architettura ha corrispondenza con le LAUREE SPECIALISTICHE: 3/S Architettura del paesaggio e 4/S Architettura e ingegneria edile ed ancora con le LAUREE MAGISTRALI: LM-3 Architettura del paesaggio e LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura, dove le due lauree magistrali citate non permettono entrambi l’acceso alla professione di architetto.

Mentre per il vecchio Diploma di Laurea in Ingengeria (?) iniziano a sorgere dei problemi seri, ovvero a quale corso di laurea in ingegneria si è fatto riferimento avendo ante DM 509/99: Ingegneria aerospaziale , Ingegneria biomedica, Ingegneria chimica, Ingegneria civile, Ingegneria dei materiali, Ingegneria delle telecomunicazioni, Ingegneria edile, Ingegneria edile-architettura, Ingegneria elettrica, Ingegneria elettronica, Ingegneria gestionale, Ingegneria industriale, Ingegneria informatica, Ingegneria meccanica, Ingegneria medica, Ingegneria navale, Ingegneria nucleare.

Fatte le dovute analisi il dubbio sicuramente sorge a meno che non vi siano chiarimenti e tabelle in materia: a quale equipollenza i nuovi laureati (dal 2001 in poi) faranno riferimento posto che l’ equipollenza non è reciproca, ma ”a senso unico”?

Se per coloro che hanno conseguito l’abilitazione di architetto è forse più semplice, di più arduo affare è per coloro che devono avere un titolo equipollente ad un vecchio Diploma di laurea in Ingegneria.

D) requisito “iscrizione alla sezione A dell’Albo di ingegnere o di architetto”

A prescindere che non si comprende la limitazione dell’iscrizione solo alla sezione A, anche per questo requisito dei dubbi sorgono, posto come sopra rilevato che i due Albi oltre ad essere stati divisi in sezioni (A e B) sono stati divisi anche in settori, con competenze ben distinte non intercambiabili per nessuno dei due albi (sempre fatte le dovute riserve per le attività libere), per partecipare al bando basta essere iscritti in un qualunque settore della sezione A dei due albi, quindi un ingegnere dell’informazione nuovo ordinamento o vecchio che sia (tutti devono aver optato per uno o tutti i settori nel 2001) o essere un architetto, oppure pianificatore, oppure paesaggista oppure un conservatore?

Forse i problemi sollevati non esistono e forse nel marasma creato tutte indistintamente le lauree citate, purchè danno accesso alla sezione A dell’albo degli Architetti o Ingegneri, permettono di partecipare al concorso a prescindere si tratta di un architetto del paesaggio o di un ingegnere dell’informazione o medico e tutto ciò a prescindere delle finalità del concorso, però si è ben pensati di escludere i laureati (c.d. triennali) solo perché iscritti nella sezione B dei due Albi.
Hanno senso siffatti requisiti oppure non hanno senso, dei dubbi permangono!

Antonino Arancio

Bando 118 posti Agenzia Entrate scadenza per presentare la domanda entro le 23:59 del giorno 17 maggio 018

Equipollenze fonte MIUR

 

2 risposte a “Concorso Agenzia delle Entrate 118 posti funzionari tecnici, solo per iscritti alla sez A”

  1. Grazie Antonino Arancio per l’impegno dedicato al rispetto dei diritti della professione.
    Sicuramente non mancherà modo di discuterne alla prossima riunione che faremo all’ordine.

Lascia un commento