statistiche Consiglio di Stato Sentenza 776/2016: nega la possibilità agli iunior di partecipare ad affidamento di opere pubbliche in proprio ed in alcuni casi in concorso e collaborazione. – SIND.IN.AR.3

Consiglio di Stato Sentenza 776/2016: nega la possibilità agli iunior di partecipare ad affidamento di opere pubbliche in proprio ed in alcuni casi in concorso e collaborazione.

Il Consiglio di Stato Sez. V, con la sentenza n. 776 pubblicata il 25 febbraio 2016, avente ad oggetto lavori di completamento ed adeguamento della rete fognaria e dell’impianto di depurazione, ha riformato la sentenza del T.A.R. Campania, Sezione staccata di Salerno, Sez. II, n. 797/2015, cassando i principi su cui si fondava:

1 . “…che l’attività dell’ingegnere di cui trattasi, appartenente alla sezione “B”, rientrava nelle ipotesi di concorso e collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie (comprese le opere pubbliche) da esso effettuabili in quanto il progetto recante migliorie che aveva redatto si fondava su un progetto già posto in essere dalla stazione appaltante e, quindi, era stato elaborato in concorso o collaborazione ad una progettazione relativa ad opere pubbliche.“[si rileva che la numerazione è del redattore, non segue quella del Collegio]

2. “Ciò considerato che la società ricorrente non aveva provato che le migliorie indicate nel progetto contestato avessero vita a soluzioni avanzate, innovative o sperimentali, di competenza dell’ingegnere iscritto nella Sezione “A”, ben potendo un progetto contenente soluzioni migliorative rispetto a quello predisposto della stazione appaltante prevedere metodologie standardizzate”.

Il TAR Salerno aveva altresì precisato che  “…La ratio della norma è chiaramente quella di evitare che un ingegnere con una qualifica “ridotta” possa essere affidatario della progettazione di complesse opere pubbliche, ma tale perplessità non ricorre nel caso di specie, in quanto l’intervento collaborativo dell’ingegnere serve solo per fornite proposte migliorative che si innestano sul progetto formato dalla stazione appaltante.” [cfr TAR Salerno 797/2015]

Il ricorrente in appello, di contro, ha rilevato che:

3. “Il T.A.R avrebbe confuso l’attività di collaborazione che all’ingegnere “junior” è consentito effettuare in concorso con un ingegnere appartenente alla sezione “A” con quella esperibile in collaborazione con l’U.T.C. del Comune di Lapio;”

4. “…inoltre non avrebbe considerato che le attività esperibili dall’ingegnere “junior” sarebbero riferite a costruzioni semplici e non ad opere pubbliche.

Ovvero che l’ingegnere iunior possa collaborare solo con l’ingegnere Sez. A e solo  per “costruzioni semplici”.

Tesi nei fatti accolta e fatta propria dal Collegio, come vedremo nel proseguo.

Rileva ancora il collegio che “Con memoria depositata il 22 giugno 2015 si sono costituiti in giudizio l’ingegnere “junior” Silvio Cimmino ed il SIND.In.AR.3 (Sindacato Nazionale Ingegneri juniores e Architetti juniores) che hanno dedotto l’infondatezza dell’appello, concludendo per la reiezione, nonché hanno chiesto di essere ammessi a chiamare in causa il M.I.U.R., per chiarire l’origine e la ratio del d.P.R. n. 328 del 2001, e comunque che sia ordinato ad esso di depositare i relativi atti preparatori.” [ndr. facoltà che non concessa]

 Il Collegio, dopo aver ricordato il contenuto dell’art. 46 del DPR 328/2001 precisa:

5. “...ritiene il collegio fondate le censure in esame, in quanto nel caso che occupa, posto che non si verteva in materia di costruzioni civili semplici, non può ritenersi che le progettazioni effettuate dall’ingegnere “junior” fossero ascrivibili a mero concorso e collaborazione alle attività di progettazione di un professionista abilitato per la realizzazione di opere edilizie;”

6. “ciò in quanto tale attività deve intendersi quale collaborazione concreta alla redazione di un progetto in fieri e non quale attività di apporto di migliorie ad un progetto già redatto, rispetto al quale assumono carattere di autonomia.”

7. “La ratio della norma deve infatti individuarsi nell’intento di attribuire all’ingegnere “junior” la possibilità di partecipare a progettazioni complesse sotto la direzione ed il controllo di un ingegnere iscritto nella sezione “A” al precipuo scopo di evitare che nella concreta fase di realizzazione delle stesse possano essere commessi, per inesperienza legata alla mancata conclusione del ciclo di studi completo, errori potenzialmente forieri di conseguenze negative nella progettazione di opere più rilevanti.”

8. “Nel caso che occupa le opere alle quali era previsto che le concorrenti potessero apportare migliorie mediante presentazione di elaborati redatti e sottoscritti da un progettista abilitato alla professione, consistevano nel completamento ed adeguamento della rete fognaria e di un impianto di depurazione. In particolare, al punto VI.2.1) del bando di gara, era previsto che il progetto esecutivo era insuscettibile di modificazioni, ma erano ammesse solo proposte migliorie qualitativamente apprezzabili al progetto posto a base di gara, tali da non stravolgerne l’identità, tali intendendosi “esclusivamente le integrazioni esecutive, oltre agli accorgimenti tecnici incidenti sulla funzionalità e sulla durata, proposte migliorative ed apporti di tecnologie innovative sul risparmio energetico”.”

9. “Non vi è dubbio quindi che le migliorie in questione consistessero in autonoma attività professionale da svolgere da parte dell’ingegnere abilitato, senza alcuna collaborazione diretta e contestuale alla attività posta in essere dal redattore del progetto esecutivo posto a base di gara.

10. “Peraltro dal tenore della norma sopra citata si evince con sufficienteinterrogativo1 chiarezza che per il settore ingegneria civile ed ambientale l’ingegnere “junior” può svolgere la prevista attività di collaborazione esclusivamente con riguardo ad opere edilizie (cioè le opere, lavorazioni e interventi che mirano a realizzare, modificare, riparare o demolire, di norma, un edificio, e che, comunque individuate, devono essere finalizzate alla realizzazione dello stesso comprese le opere pubbliche) ed attività autonoma per le costruzioni civili semplici, tra le quali non sono computabili le opere previste dal bando di cui trattasi.

11. “Dall’elenco degli elementi oggetto di valutazione indicati al bando di gara al punto VI.2.1) risulta infatti che le proposte tecniche migliorative sono state individuate:

1)”…in quelle finalizzate alla migliore funzionalità e fruibilità dell’intera rete fognaria durante i ciclo di vita utile dell’intera opera, nonché in quelle finalizzate alla durabilità delle opere ed alla riduzione dei costi di manutenzione e gestione dell’opera con disponibilità alla presa in carico del servizio di gratuita manutenzione ordinaria e straordinaria;

2) “….in quelle relative all’impianto didepurazione, con particolare riguardo alla funzionalità delle varie fasi del processo depurativo, nonché alla sistemazione dell’area esterna dell’impianto

3) “…in quelle per la gestione della sicurezza e dell’organizzazione del cantiere e per la riduzione dei disagi, con minimizzazione delle interferenze con il traffico veicolare e pedonale e informativa all’utenza.”

12. “Come risulta dalle pagine da 30 a 32 della memoria difensiva di costituzione dei contro interessati, depositata il 22 giugno 2015, le migliorie sottoscritte dall’ingegnere “junior” Cimino consistevano, con riguardo alla rete fognaria, nella estensione della rete, nell’utilizzo di misto cemento all’interno degli scavi, nel ripristino della pavimentazione stradale, nella ottimizzazione delle stazioni di sollevamento, nel rifacimento di una strada di accesso ad una pompa di sollevamento, nel rifacimento di strade, nella sistemazione di un canale di deflusso delle acque, nella realizzazione di un muro di sostegno, nella progettazione e calcoli strutturali delle opere in cemento armato; con riguardo all’impianto depurativo consistevano nella fornitura e posa in opera di un sistema di automazione di un cancello, di una recinzione, nella messa in sicurezza di un apparecchio per la grigliatura, nella manutenzione di un canale di disabbiamento, nella fornitura di griglie, nella realizzazione di vasche di denitrificazione e di sedimentazione, nella fornitura di un nuovo sistema di areazione, nella realizzazione di un locale tecnico a servizio degli operatori, nel ripristino di una vasca di sedimentazione, nella riprofilatura di una vasca di contatto, nella fornitura di un sistema di dosaggio automatico di disinfettante e di un sistema di condizionamento, nella realizzazione di pavimentazione nella pulizia e sistemazione di area a verde, nella fornitura e posa in opera di un impianto di illuminazione con alimentazione fotovoltaica, nonché nella progettazione e calcoli strutturali per le opere in cemento armato.”

Conclude il suo ragionamento rilevando che “Le opere progettate dall’ingegnere “junior” non erano qualificabili come opere civili semplici.” e dedicando alcuni capoversi al ragionamento sostenuto dal SIND.IN.AR.3, rilevando:

13. “Ciò posto, non possono condividersi nella fattispecie i rilievi formulati dai controinteressati costituiti in giudizio che (posto che disposizioni di cui agli art. 16 e 46, del d.P.R. n. 328 del 2001 individuano le competenze degli iscritti alle Sezioni “A” e “B”, rispettivamente degli architetti e degli ingegneri, facendo esclusivo riferimento al concetto di “costruzioni civili semplici, con l’uso di metodologie standardizzate”) hanno affermato che l’unico discrimine qualitativo tra le competenze dell’ingegnere iscritto nella sezione “A” e quelle dell’ingegnere “junior” sarebbe l’utilizzo di metodologie standardizzate da parte di quest’ultimo e di metodologie avanzate, innovative o sperimentali da parte del primo, mentre null’altro avrebbe a valere il concorso e collaborazione o i riferimenti a costruzioni civili semplici, che individuerebbero solo le caratteristiche maggiormente caratterizzanti la professione.”

14. “La tesi è basata sul rilievo che le rispettive competenze dei suddetti ingegneri derivino dagli artt. 51 e 52 del r.d. n. 2537 del 1925, in base ai quali la distinzione qualitativa conseguente ai percorsi formativi di accesso (relativi, rispettivamente, alle lauree e alle lauree specialistiche) si estrinsecherebbe solo nel riservare agli iscritti nella sezione “A” le attività che implicano l’uso di metodologie avanzate, innovative, o sperimentali.”

15. “Osserva al riguardo la Sezione che dette norme non prevedono la differenziazione in questione, che è individuata dall’art. 46 del d.P.R. n. 328 del 2001, in precedenza riportato, le cui disposizioni non pongono come unico discrimine tra le attività consentite per gli ingegneri iscritti alla sezione “A” e gli ingegneri iscritti alla sezione “B” solo l’uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali, ovvero standardizzate, ma anche la possibilità per i secondi di operare solo in concorso e in collaborazione alle attività proprie degli ingegneri per opere edilizie e di progettare autonomamente solo costruzioni civili semplici.”

16. “A nulla vale, inoltre, che, come affermato nella memoria depositata dalle parti contro interessate il 30 ottobre 2015, il progettista dell’opera oggetto della gara di cui trattasi fosse un geometra, non essendo stato tempestivamente impugnato il bando laddove ha previsto, al punto IX.3, che gli elaborati dell’offerta tecnica avrebbero dovuto essere redatti e sottoscritti da un progettista abilitato all’esercizio della professione; ciò comporta che, essendo le migliorie proposte dalla Avitabile Costruzioni di G. Avitabile & C. s.a.s. sottoscritte dall’ingegner Cimino, questi avrebbe dovuto comunque essere abilitato alla redazione dei relativi elaborati.”

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Rimandiamo ad altro articolo l’analisi puntuale della Sentenza e seppur nutriamo un profondo rispetto per l’Istituzione (di rango costituzionale), non potremo esimerci dal rilevare le indiscutibili contraddizioni presenti nel giudicato, palesemente in antitesi sia con il giudicato pregresso dell’Illustre Consesso, con il parere reso dallo stesso in sede di stesura del DPR 328/2001 e con la norma in parola.

In sintesi i principi enucleati dalla Sezione V “che per il settore ingegneria civile ed ambientale l’ingegnere “junior” può svolgere:

a) la prevista attività di collaborazione [ndr anche nelle opere pubbliche] esclusivamente con riguardo ad opere edilizie (cioè le opere, lavorazioni e interventi che mirano a realizzare, modificare, riparare o demolire, di norma, un edificio, e che, comunque individuate, devono essere finalizzate alla realizzazione dello stesso comprese le opere pubbliche)

b) ed attività autonoma per le costruzioni civili semplici, tra le quali non sono computabili le opere previste dal bando di cui trattasi.

Ovvero NON sono di spettanza dell’ingegnere civile e ambientale iunior le seguenti tipologie di opere:

  • quelle finalizzate alla migliore funzionalità e fruibilità dell’intera rete fognaria durante i ciclo di vita utile dell’intera opera, nonché in quelle finalizzate alla durabilità delle opere ed alla riduzione dei costi di manutenzione e gestione dell’opera con disponibilità alla presa in carico del servizio di gratuita manutenzione ordinaria e straordinaria;
  • quelle relative all’impianto di depurazione, con particolare riguardo alla funzionalità delle varie fasi del processo depurativo, nonché alla sistemazione dell’area esterna dell’impianto;
  • quelle per la gestione della sicurezza e dell’organizzazione del cantiere e per la riduzione dei disagi, con minimizzazione delle interferenze con il traffico veicolare e pedonale e informativa all’utenza.

di cui alle “….migliorie sottoscritte dall’ingegnere “junior” Cimino [ndr che] consistevano, con riguardo alla rete fognaria, nella estensione della rete, nell’utilizzo di misto cemento all’interno degli scavi, nel ripristino della pavimentazione stradale, nella ottimizzazione delle stazioni di sollevamento, nel rifacimento di una strada di accesso ad una pompa di sollevamento, nel rifacimento di strade, nella sistemazione di un canale di deflusso delle acque, nella realizzazione di un muro di sostegno, nella progettazione e calcoli strutturali delle opere in cemento armato; con riguardo all’impianto depurativo consistevano nella fornitura e posa in opera di un sistema di automazione di un cancello, di una recinzione, nella messa in sicurezza di un apparecchio per la grigliatura, nella manutenzione di un canale di disabbiamento, nella fornitura di griglie, nella realizzazione di vasche di denitrificazione e di sedimentazione, nella fornitura di un nuovo sistema di areazione, nella realizzazione di un locale tecnico a servizio degli operatori, nel ripristino di una vasca di sedimentazione, nella riprofilatura di una vasca di contatto, nella fornitura di un sistema di dosaggio automatico di disinfettante e di un sistema di condizionamento, nella realizzazione di pavimentazione nella pulizia e sistemazione di area a verde, nella fornitura e posa in opera di un impianto di illuminazione con alimentazione fotovoltaica, nonché nella progettazione e calcoli strutturali per le opere in cemento armato.

E non solo, in quanto dal giudicato sembrerebbe emerge che per l’ “ingegnere civile e ambientale iuniorè preclusa ogni qual si voglia opera pubblica in via autonoma, mentre potrà collaborare con altro progettista solo per opere edilizie, in senso stretto, nei termini descritti in sentenza (per la realizzazione di un fabbricato) PRECLUSA ogni possibilità di collaborare anche con altro ingegnere iscritto alla Sezione A per tutte le opere diverse dalle opere edilizie come sopra descritte.

A.A.

Si consiglia la lettura anche dei seguenti articoli web che hanno trattato la problematica:

www.Casaeclima.com – Ingegneri junior, i lavori di difesa del suolo sono di esclusiva competenza degli iscritti nella sezione A – Consiglio di Stato: l’ingegnere junior può svolgere l’attività di collaborazione esclusivamente con riguardo ad opere edilizie e attività autonoma per le costruzioni civili semplici

www.edilportale.com – Ingegneri junior, negli appalti possono solo collaborare – CdS: attività limitata alle opere edili che non comportano soluzioni progettuali complesse ed esclusa dai lavori di difesa del suolo

www.ingenio-web.it – CdS: Appalti “con soluzioni innovative” solo per ingegneri senior

5 risposte a “Consiglio di Stato Sentenza 776/2016: nega la possibilità agli iunior di partecipare ad affidamento di opere pubbliche in proprio ed in alcuni casi in concorso e collaborazione.”

  1. Brutta, bruttissima notizia questa. Dopo tanti riconoscimenti positivi questa battuta d’arresto non ci voleva. Certo che il Consiglio di Stato è andato in contro tendenza rispetto alle precedenti sentenze!!! Non c’ è mai certezza di nulla in questo paese, può succedere di tutto e poi il contrario di tutto. E adesso cosa si fa?

  2. Non facciamo allarmismo inutile….l’esatta interpretazione la fa ingenio-web.it ossia il consiglio di stato ribadisce (qualora ce ne fosse ancora bisogno) che in caso di soluzioni innovative gli ingegneri sez. B possono solo collaborare con un Sez. A. La cosa strana semmai è come ha fatto il giudice a dire che le migliorie del sez. B erano innovative? Ha nominato una commissione tecnica? Il progetto originale era stato redatto da un geometra…quindi uno che di soluzioni innovative ne sa molto più di un ingegnere!! Continuate pure tranquilli a lavorare…

  3. Credo che in tempi brevi ci toglieranno il lavoro, come hanno già fatto con i geometri. Questa sentenza alimenterà tutta una serie di ricorsi nei nostri confronti.
    Io ricordo che nella provincia di Venezia, tra l’Ordine degli Ingegneri e il Collegio dei Geometri, negli anni novanta era stato stipulato un accordo per la progettazione (di cui detengo copia), dove si consentiva ai geometri di firmare in prima persona opere edilizie di 3000 mc. ed addirittura piccole lottizzazioni di 12000 mq (argomenti ampiamente trattati nel corso geometri). Poi con la scusa delle opere sismiche si è proceduto a privare del lavoro quotidiano molte di queste persone costringendoli ad umiliarsi davanti ad un senior, chiedendo per piacere per la firma dicendogli “aiutami devo arrivare alla pensione”, quando invece, bastava informare gli ordini e formulare dei corsi a doc con esame finale per recuperare le nozioni necessarie per operare in zona sismica ( nei corsi di laurea magistrale non vedo studi particolari almeno per architettura).
    Il consiglio di stato ora ci vieta di porre modifiche ad un piccolo depuratore progettato da un geometra, figuriamoci più avanti. Mi chiedo, è questo l’aiuto che si vuole dare ai giovani? E’ deprimente vedere Gli ingegneri senior che vanno a cannibalizzare un proprio collega solo perchè questo si trova in una fascia inferiore rispetto al proprio grado di studio e privandolo del proprio lavoro. Ancor più deprimente vedere la legge approva queste situazioni.(siamo simili alle bestie che lottano per un boccone di carne) La storia insegna che quando c’è crisi l’unica cosa che sanno ben fare i senior è accaparrarsi fette di mercato, delegittimando chi è in minoranza e senza alcuna difesa, studiando con la politica leggi appropriate per “segare” la concorrenza, questo è un comportamento da vigliacchi e da persone prive di quelle idee innovative di cui tanto si ritengono esclusivi promotori.
    Scusate del mio sfogo, cordiali saluti

    1. Caro collega,
      qualche cosa si può fare e la faremo, ci vuole solo un po’ di pazienza.
      Il punto molto grave è che di questo documento credo se ne parli da un po’ di tempo e ce lo ritroviamo così sul groppone.
      Ciò che mi chiedo è cosa hanno fatto o detto i consiglieri iunior!!
      Lo approvano o ripudiano? mi piacerebbe tanto conoscere il loro parere.
      Cordialmente.
      Antonino Arancio

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