Il Comune di Tolmezzo in provincia di Udine, nel predisporre un “Avviso Pubblico“, “Per la formazione di un elenco di professionisti da invitare alla gara per l’affidamento, mediante procedura negoziata, del servizio di progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, assistenza, misure, contabilità, redazione del certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza“, ha deliberatamente, ed illegittimamente, escluso la partecipazione degli iscriti alla Sezione B dell’albo degli ingegneri, qualifica “ingegnere civile e ambientale”.
Prevede infatti alla voce “Categoria del servizio e determinazione del compenso professionale“: “E’ richiesto il possesso, quale requisito professionale minimo per il progettista ed il direttore dei lavori, del diploma di laurea – Sezione A – Secondo le prescizioni del D.P.R. 328/2001, ovvero di laurea specialistica appartenente alla classe di laurea equiparata ai sensi del Decreto MIUR del 05.05.2004 con esclusione di ogni altra equipollenza e delle lauree di primo livello.“
Degno di nota l’assoluta ignoranza (nell’eccezione letterale del termine), del redattore del bando, in quanto non esiste nel nostro sistema un “diploma di laurea – sezione A – secondo le prescizioni del DPR 328/2001″. Quando, al più, avrebbe dovuto prevedere il bando l’iscrizione alla “Sezione A” con l’indicazione del settore dell’albo di riferimento senza nessun riferimento al titolo di laurea posseduto, ininfluente ai fini dell’esecizio della professione.
Seconda leggerezza – Il bando prevede che “Il servizio è attinente all’architettura ed all’ingegneria…” da cui la previsione che si deve essere in possesso di un “diploma di laurea – Sezine A…” per cui ci sembra più che lecito pensare che un architetto iscritto alla Sezione A dell’Albo degli Architetti PPC possa lecitamente partecipare alla selezione e magari aggiudicarsi l’affidamento dell’incarico per l’adeguamento della viabilità, e questo contrariamente alla previsione normativa che le attività professionali inerente le strade, salvo se non riferite alla lottizzazione di un’area, sono di esclusiva competenza dell’ingegnere settore “civile e ambientale”.
Terza leggerezza – Così come scritto il bando, possono partecipare e vedersi legittimamente assegnato l’incarico anche gli ingegneri Sezione A settore “ingegneria industriale” e settore “ingegneria dell’informazione”, settori assolutamente NON competenti ne “la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per l’ambiente e il territorio” di competenza del settore civile e ambientale, essendo loro riservati altre attività come da DPR 328/2001 art. 46 comma 1 lett. (b) e (c).
Ci chiediamo: l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Udine, dovera quando hanno redato il bando? ….e il consigliere iunior dell’Ordine degli Ingegneri di Udine ……a raccogliere margherite?
A.A.
Link dove reperire il bado: http://www.ordineingegneri.ve.it/newsletternew/uploaded/Bando%20Pubblico_Tolmezzo.pdf
Sono almeno 10 anni che combatto con queste limitazioni. Non tutti per fortuna le applicano. Ho fatto molte segnalazioni all’Ordine, alcune hanno avuto esito positivo altre tuttavia non hanno portato poi a niente perchè gli istruttori non hanno poi modificato il bando. E’ una giungla.