Quesito di un iscritto in merito alle competenze dell’architetto iunior
Si sintetizzano due quesiti posti da un collega architetto iscritto alla sezione B in una provincia della Regione Campania in merito alle competenze degli architetti iunior.
Primo Quesito
….. l’intervento consiste nella realizzazione di un fabbricato per civile abitazione con struttura in cls armato e solai in latero cemento.
Nel complesso i livelli sono due con sottotetto, da realizzarsi in Axxxxxx (YY) comune ricade in zona sismica s=9.
Secondo Quesito
….. l’intervento consiste nella realizzazione di un laboratorio per la produzione di serramenti in alluminio, con annesso residenza per il custode al livello sovrastante.
Nel complesso i livelli sono: un piano terra destinato al laboratorio e un sottotetto destinato alla residenza per il custode.
Anche in questo caso la struttura è in cls armato, completamente gettato in opera con maglia regolarissima, da realizzarsi in Lxxxxxxx (ZZ) comune ricade in zona sismica s=9.
Il comune non mi ha creato problemi nella presentazione del progetto, però non vorrei che ce ne fossero successivamente nel deposito di un eventuale calcolo o in futuro.
Risposta
Caro Collega F.L.,
dalla descrizione dei due progetti, così come descritti e dalla lettura della pianta e della sezione di ogni singolo intervento da te allegati, non si ravvisano elementi di difficoltà tali che possano in qualche modo far ritenere che uno o entrambi gli interventi possano rientrare tra le “competenze esclusive degli architetti iscritti alla sezione A”.
Prescindendo dal valore architettonico delle due opere proposte, di cui i quesiti non sono oggetto, per entrambi, le strutture possono essere considerate “edilizia comune” in conglomerato cementizio armato, come da decenni architetti ed ingegneri progettano e costruiscono. A nulla può valere l’applicazione della Nuova Normativa Tecnica sulle costruzioni, che mai ha avuto, ne ha mai preteso di avere, delega di legge per la modifica delle competenze dei professionisti di settore.
Il combinato disposto contenuto negli artt. 1-8 e 15-19 del DPR 328/01 in argomento, in particolare l’art. 1 comma 2 e art. 16 comma 5, non lascia dubbi interpretativi, gli architetti iunior sono architetti cui è precluso l’uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali, il resto è permesso.
Per il secondo quesito inerente la progettazione di un “laboratorio per la produzione di serramenti in alluminio”è necessario fare delle precisazioni.
La competenza alla progettazione sussiste solo e solo se questa (la progettazione) è “riferita all’involucro edilizio” ed agli impianti che lo devono asservire (impianti elettrici, idraulici, riscaldamento ecc. ecc.). Per cui nel caso in cui l’attività professionale dell’architetto (sezione A o B) sia inerente la progettazione di macchine, impianti industriali o di impianti di produzione, “contenuti nell’involucro edilizio”, tale progettazione è esclusa dalle sue competenze in quanto riservata all’ingegnere (sezione A o B) del settore “ingegneria industriale”.
Una nota merita l’osservazione: “Il comune non mi ha creato problemi nella presentazione del progetto”, sott’intendendo, involontariamente, una problematica mi sembra stia investendo la figura professionale dell’architetto iunior, in contrapposizione alla professione di ingegnere civile ambientale iunior più propenso alla progettazione struturale. Problematica che in un certo qual senso ha radici lontane, nella figura stessa dell’Architetto come conosciuti negli ultimi quarant’anni, i quali troppo spesso si disinteressano degli aspetti tecnici della progettazione, occupandosi nella loro attività professionale solo della progettazione architettonica, intesa quale “progettazione artistica” dell’opera (all’occorrenza si ricorda che per la “cura artistica” non si necessita di nessuna abilitazione, al più un riconoscimento implicito del committente per il valore aggiunto apportato dall’artista).
La nostra categoria professionale (architetti e architetti iuniores) sembra ritenere che le due competenze (progettazione architettonica e progettazione strutturale) siano scisse. Il tenore dei tuoi quesiti in parte lo conferma anche se forse vorrai firmare personalmente il progetto strutturale, e questo solo in virtù di una accettazione da parte di uno “sportello comunale” della pratica con successivo rilascio del relativo Permesso di Costruire, con prassi comune, della maggior parte degli architetti, di affidare successivamente l’incarico per la progettazione strutturale ad un ingegnere o collega strutturista. Ritenendo che ciò valga ad esonerarli da eventuali responsabilità nel caso di rovina dell’opera o altro.
In merito, l’art. 2232 del c.c. (Capo Secondo – Delle Professioni Intellettuali) è chiaro: <<Il prestatore d’opera deve eseguire personalmente l’incarico assunto. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari, ……..>>.
Non dovrebbero esserci altri dubbi, se l’incarico è stato affidato all’Architetto o Architetto iunior Mario Rossi e questi decide di avvalersi per la redazione dei calcoli strutturali di un collega strutturista o un ingegnere (sezione A o B) la responsabilità rimane sempre in capo al Mario Rossi, in quanto il collaboratore opera sempre sotto la sua direzione e responsabilità.
Ritornando alla scissione delle competenze la realtà è di gran lunga diversa. Le due competenze sono inscindibili in quanto la normativa attualmente vigente non permette di distinguere tra progettazione architettonica e progettazione strutturale. Si rammenta la recente sentenza della Corte di Cassazione (di cui si trova un articolo sul ns. sito al seguente indirizzo https://www.sindinar3.it/about-2/), emessa per i geometri, la quale afferma: “posto che il progetto esecutivo successivo non può che conformarsi a quello “di massima”[leggi architettonico] redatto dal tecnico non abilitato (cass. 21185/04); b) l’eventuale successivo intervento, nella fase esecutiva ed in quella della direzione dei lavori di un tecnico di livello superiore a quello del redattore del progetto originario, non può valere a sanare ex post la nullità per violazione di norme imperative …..”.
Inoltre, il Consiglio di Stato pone in capo all’Amministrazione alcuni oneri, nel caso di rilascio di autorizzazione amministrativa ad un geometra per il progetto di opere in cemento armato, quando afferma: <<dovendo in tali casi l’Amministrazione concedente “specificare nella concessione edilizia i motivi per cui (ritiene) sufficiente la redazione dei …. progetti da parte di un geometra“, ed altresì “congruamente esplicitare le predette ragioni, almeno nei casi in cui le caratteristiche del progetto siano oggettivamente tali da far sorgere dubbi sui limiti delle competenze professionali del progettista”>>
Credo che ogni ulteriore commento sia inutile. E’ lapalissiano. Se non posso firmare il progetto strutturale per mancanza di competenze la Concessione Edilizia (oggi Permesso di costruire) non può essere rilasciata, per cui è annullabile se rilasciata impropriamente.
Architetto iunior Antonino Arancio