Ingegneri ed architetti iunior esenti IRAP
Da quanto si evince dalla Sentenza della Commissione tributaria regionale di Roma 22 aprile 2013 n. 238/1/13, l’esercizio di una professione intellettuale non da luogo in via di principio alla assoggettabilità all’odiata tassa regionale: IRAP, in quanto non è configurabile un’organizzazione di beni e persone che possa funzionare prescindendo dall’ntervento del professionista. La sentenza trae spunto anche da una precedente interpretazioni della Corte Costituzionale, la quale ha ritenuto non applicabile l’Imposta Regionale qualora l’attività fosse svolta in assenza di organizzazione (altro…)
