P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta),
definitivamente pronunciando sull’appello numero di registro generale 1639 del 2011 come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui alla motivazione che precede e, per l’effetto, in accoglimento del ricorso di primo grado, annulla i provvedimenti impugnati, salve le successive determinazioni dell’Amministrazione.
Spese processuali compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Si commenta da sola.
I Presidente del SIND.IN.AR.3
architetto iunior Antonino Arancio
Dopo tante umiliazioni il giusto riconoscimento agli ingegneri triennali, finalmente giustizia. Auguri ai colleghi calabresi e un grazie a tutti quelli che si sono prodigati…grazie Sindinar3.
Vi faccio le mie più grandi congratulazioni nonchè ringraziamenti in quanto Architetto Iuinior non riesco però a capire cosa voglia dire il CdS con:”…non è tuttavia decisiva, non potendo escludersi che, per via ermeneutica, si pervenga ad un risultato identico, riconducendo la progettazione ed esecuzione di opere in aree sismiche, sempre ecomunque al di fuori del perimetro concettuale dell’espressione “costruzioni civili semplici, con l’uso di metodologie standardizzate”
Grazie ancora!
E ora il timbro offensivo e umiliante.
Finalmente, il riconoscimento dovuto ad una categoria quasi sempre contestata (sulle competenze). Un sincero ringraziamento a tutti quelli che in prima linea si sono attivati per cambiare le cose.
Speriamo che ora il CNI riveda alcuni suoi pareri e circolari alla luce di questa sentenza chiarificatrice sulle nostre competenze, promuovendo quella tanto auspicata coesione tra i colleghi della sezione A e B.
Grazie a tutti ed auguri ai colleghi calabresi.
P.S.: mi piacerebbe leggere le vostre osservazioni sulla sentenza, sicuramente voce autorevole avendo partecipato attivamente ai lavori. Grazie.
Passata l’euforia derivata dalla lettura della sentenza del Consiglio di Stato, occorre passare ad una attenta riflessione circa il pronunciamento, che a mio avviso deve considerasi una base di partenza sulla definizione delle competenze.
Positivo tutto il discorso sulla differenza tra le competenze dei geometri e le nostre, che pone fine a tutte le speculazioni che volevano considerare insesitente la nostra superiorità, alla stegua che il diploma valeva più della laurea.
Positivo il fatto cheviene dichiarato a chiare lettere che le competenze siano decise dalla legge e non da fantasiose circolari sia del CNI che CSLP.
positivoa l’affermazione sulla unicità della professione di ingegnere come definita dal Regio Decreto, di cui il DPR 328 è una esemplificazione non restrtttiva, alla faccia di vuole separarci dell’ordine degli ingegneri/Architetti.
Criticità invece sono la non avvenuta completa definizione di costruzione semplice e metodo standardizzato, che rimangono senza criterio interpretativo, fatto foriero di altre possibili contestazioni.
Godiamoci il risultato .
Non accetto e mi fa rabbia l’abbiamo vinto di certi siti che non hanno fatto un c…o per aiutare i colleghi calabresi prima al tar e poi al cds. Vergogna! Dove il filo conduttore è la volgarità.