La Corte Costituzionale ha stabilito, in conclusione, che il contribuente,nelle controversie sugli atti all’esecuzione forzata tributaria successiva alla notifica della cartella o all’atto di intimazione ad adempiere, può proporre opposizione, a norma dell’art.615 c.p.c.,dinanzi al giudice ordinario dell’esecuzione contestando anche il diritto di procedere all’esecuzione.

